Art. 11

LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

In vigore dal 18 mar 1999
(Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte) 1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Nota all': - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".
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