Art. 16
LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44
In vigore dal 14 nov 1999
(Revoca dell'elargizione)
1. Salvo quanto previsto dall' della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall', comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all' non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'.
2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche
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