Art. 15
LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44
In vigore dal 18 mar 1999
(Corresponsione e destinazione dell'elargizione)
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.
Storico versioni
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