Art. 12
12 / 27In vigore dal 14 nov 1999
((Copertura assicurativa e casi di esclusione))
1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.
(( 1-bis. l'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche ))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-23;44#art-12