Statuto

Art. VIII

FUNZIONARI

In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO VIII FUNZIONARI Sezione 1. I funzionari dell'Istituto saranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio, il Direttore Generale, il Tesoriere del Consiglio, il Segretario del Consiglio e gli altri funzionari che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno designare. Tutti i funzionari saranno eletti con voto di maggioranza di tutti i membri del Consiglio. Sezione 2. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio, che saranno scelti fra i Membri, saranno eletti ogni anno alla riunione annuale del Consiglio oppure, se l'elezione non avverrà a quella riunione, alla successiva riunione del Consiglio, e resteramnno in carica fino alla successiva riunione annuale del Consiglio, oppure fino all'elezione aei rispettivi successori. Il Presidente, ovvero in sua assenza o per sua incapacità il Vice Presidente, presiederà tutte le riunioni del Consiglio e fungerà da supervisore per tutte le questioni di cui si occupa il Consiglio. In assenza o per incapacità del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio designerà uno dei suoi membri guale Presidente ad interim. Sezione 3. Il Direttore Generale e il Funzionario Esecutivo Capo dell'Istituto e gestira ed amministrerà direttamente gli affari dell'Istituto, in conformità con le politiche e le decisioni del Consiglio e/o del Comitato Esecutivo. Sarà membro del Consiglio ex officio, senza diritto di voto, e di tutti i comitati permanenti del Consiglio, ad eccezione del Comitato di Revisione dei Conti. Sezione 4. Il Tesoriere del Consiglio, che non dovrà necessariamente essere scelto fra i Membri, sarà eletto ogni anno alla riunione annuale del Consiglio, oppure, in mancanza di elezione a quella riunione, ad una successiva riunione del Consiglio, e restera in carica fino alla riunione annuale successiva, ovvero fino all'elezione del successore. Sarà il custode principale dei fondi, dei beni e delle proprietà dell'Istituto. I suoi poteri e doveri saranno quelli d'abitudine relativi alla sua carica. Il Consiglio potrà tuttavia chiedergli di svolgere altre mansioni e presentare le relazioni eventualmente necessarie o opportune. Sezione 5. Il Segretario del Consiglio, che non dovrà essere necessariamente scelto fra i Membri, ma che dovrà essere cittadino e residente nelle Filippine, sarà eletto ogni anno alla riunione annuale del Consiglio o, in mancanza di elezione a quella riunione, ad una successiva riunione del Consiglio, e resterà in carica fino alla riunione annuale successiva, ovvero fino all'elezione del successore. I suoi poteri e doveri saranno quelli d'abitudine relativi alla sua carica. Il Consiglio potrà tuttavia chiedergli di svolgere altre mansioni e presentare le relazioni eventualmente necessarie o opportune. Sezione 6. Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di creare altri uffici e designare i relativi funzionari, a seconda delle circostanze, ovvero se sarà necessario per promuovere lo scopo o gli obiettivi dell'Istituto. Sezione 7. Ciascuno e tutti i funzionari del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica fino a quando deciderà il Consiglio.
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