Statuto
Art. XII
RELAZIONI CON GLI STATI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO XII
RELAZIONI CON GLI STATI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Sezione 1. Nei limiti del presente Accordo, l'Istituto collaborerà con altre organizzazioni internazionali con competenze specialistiche in settori collegati e stringerà rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, agenzie o altri organismi, al fine di promuovere l'efficiente attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Istituto.
Sezione 2. L'Istituto stipulerà opportuni accordi con i governi di altri paesi con cui ha rapporti di collaborazione o in cui può creare filiali.
Sezione 3. Nessuno dei firmatari del presente Accordo, nè nessun membro del CGIAR incorrerà in nessun obbligo nei confronti dell'Istituto.
Sezione 4. Gli accordi di cui ai paragrafi immediatamente precedenti e tutti gli altri importanti contratti stipulati dall'Istituto conterranno disposizioni attestanti che (a) l'Istituto possiede una personalità giuridica indipendente e (b) ne i firmatari del presente Accordo, ne i membri del CGIAR incorreranno in nessun obbligo nei confronti dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-s-xii