Statuto
Art. IX
COMITATI PERMANENTI
In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO IX
COMITATI PERMANENTI
Sezione 1. Ci sarà un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di cinque Membri nominati dal Consiglio.
Sezione 2. Il Comitato Esecutivo avrà facoltà di agire per conto del Consiglio nei periodi fra una riunione e l'altra del Consiglio su questioni ad esso delegate dal Consiglio. In particolare, effettuera periodiche revisioni di bilancio. Tutti qli atti o le risoluzioni del Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri di detto Comitato.
Sezione 3. Il Presidente del Consiglio sarà Presidente del Comitato Esecutivo, e presiederà tutte le riunioni di detto Comitato. In sua assenza o incapacità, i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.
Sezione 4.- Il Comitato Esecutivo si riunirà almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri.
Sezione 5. Tutte le vancanze in seno al Comitato Esecutivo saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato Esecutivo. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.
Sezione 6. Ci sarà un Comitato per i Programmi, composto da un minimo di cinque Membri nominati dal Consiglio.
Sezione 7. Il Comitato per i Programmi avrà il compito di elaborare, approvare, esaminare, valutare e rivedere tutti i programmi e le attività di ricerca e di formazione dell'Istituto, nonché di esercitare i poteri e svolgere le mansioni ad esso delegate dal Consiglio. Tutti gli atti e le risoluzioni del Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri di detto Comitato.
Sezione 8. Il Comitato per i Programmi eleggera fra i suoi membri un Presidente, che presiederà tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacità, i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.
Sezione 9. Il Comitato per i Programmi si riunirà almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri.
Sezione 10. Tutte le vancanze in seno al Comitato per i Programmi saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato per i Programmi. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.
Sezione 11. Ci sarà un Comitato di Revisione dei Conti, composto da quattro Membri nominati dal Consiglio.
Sezione 12. Il Comitato di Revisione dei Conti avrà il compito di rivedere e controllare periodicamente i conti e la situazione finanziaria, nonché la gestione ed i sistemi e le procedure operative dell'Istituto, e di esercitare i poteri e svolgere le mansioni ad esso delegate dal Consiglio. Tutti gli atti e le risoluzioni di detto Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri dello stesso. Il Comitato svolgerà le sue funzioni di concerto ed in collaborazione con revisori esterni e/o consulenti dell'Istituto all'uopo preposti.
Sezione 13. Il Comitato di Revisione dei Conti eleggera fra i suoi membri un Presidente, che presiederà tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacità, i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.
Sezione 14. Il Comitato di Revisione dei Conti si riunirà almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno uno dei suoi membri.
Sezione 15. Tutte le vancanze in seno al Comitato di Revisione dei Conti saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato di Revisione dei Conti. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.
Sezione 16. Ci sarà un Comitato per le Nomine, composto da quattro membri nominati dal Consiglio.
Sezione 17. Il Comitato per le Nomine avrà il dovere di proporre ogni anno un gruppo di nomi per tutte le posizioni vacanti del Consiglio e dei suoi Comitati Permanenti, da sottoporre all'esame ed alla decisione del Consiglio.
Sezione 18. Il Comitato per le Nomine eleggerà fra i suoi membri un Presidente, che presiederà tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacità, i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.
Sezione 19. Il Comitato per le Nomine si riunirà almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente, o su richiesta di almeno uno dei suoi membri.
Sezione 20. Tutte le vancanze in seno al Comitato per le Nomine saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato per le Nomine. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.
Sezione 21. I membri di tutti i comitati permanenti saranno eletti dal Consiglio durante la sua riunione annuale.
Sezione 22. Se necessario, il Consiglio potrà di tanto in tanto istituire altri comitati permanenti.
Storico versioni
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