Statuto

Art. XI

FINANZIAMENTO

In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO XI FINANZIAMENTO Sezione 1. Le risorse finanziarie dell'Istituto proverranno dai contributi dei rembri del CGIAR, alla cui approvazione sarà sottoposto il bilancio annuale dell'Istituto. L'Istituto sarà anche autorizzato a ricevere contributi da altre fonti, al fine di perseguire i suoi obiettivi e le sue attività. Sezione 2. Le operazioni finanziarie dell'Istituto saranno condotte in conformità con le politiche approvate dal Consiglio. Sezione 3. Una ditta di contabilità internazionale e indipendente, nominata dal Consiglio su raccomandazione del Direttore Generale, effettuerà una completa revisione finanziaria delle operazioni dell'Istituto. Gli esiti di dette revisioni saranno approvate dal Consiglio e distribuite agli organismi che il Consiglio riterrà opportuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-s-xi

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo