Statuto
Art. VI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO VI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sezione 1. L'Istituto sarà gestito dal un Consiglio di Amministrazione (Qui di seguito denominato "il Consiglio") composto da quindici Membri, ossia:
a. Tre membri eletti dal Consiglio su nomina del Gruppo
Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR) e nove membri eletti dal Consiglio uscente: Questi dodici membri saranno scelti fra personalità di chiara fama e qualificate della comunità internazionale, provenienti essenzialmente da paesi produttori di riso in tutto il mondo e da organismi donatori. Si terranno in particolare considerazione la competenza, l'esperienza, l'influenza e le conoscenze dei membri proposti, che potranno essere messe a disposizione dell'Istituto;
b. il Segretario dell'Agricoltura della Repubblica delle Filippine ed il Presidente dell'Università del Sistema delle Filippine, come membri ex officio;
c. il Direttore Generale dell'Istituto come membro ex officio.
Sezione 2. I membri eletti del Consiglio di Amministrazìone resteranno in carica per un periodo di tre anni ad iniziare dal primo gennaio successivo all'elezione, fino a quando non assumerà l'incarico il successore, ma a condizione che tutti i membri in carica all'epoca in cui il presente Statuto sarà in vigore detengano l'incarico per l'intero periodo a loro spettante. In caso di decesso, di dimissioni o di inabilità permanente di un Membro, il posto vacante potrà essere riempito con voto di maggioranza dei membri rimanenti, se costituiranno il quorum, ed il successore in tal modo eletto resterà in carica solo per il periodo spettante al suo predecessore.
Storico versioni
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