Statuto

Art. III

PERSONALITÀ GIURIDICA

In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO III PERSONALITÀ GIURIDICA Sezione 1. L'Istituto continuerà ad essere in possesso di personalità giuridica. In particolare, avrà facoltà di: a. stipulare contratti; b. acquisire e disporre di proprietà mobiliari ed immobiliari; c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi.
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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-s-iii

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