Statuto
Art. III
PERSONALITÀ GIURIDICA
In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO III
PERSONALITÀ GIURIDICA
Sezione 1. L'Istituto continuerà ad essere in possesso di personalità giuridica. In particolare, avrà facoltà di:
a. stipulare contratti;
b. acquisire e disporre di proprietà mobiliari ed immobiliari;
c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-s-iii