Statuto
Art. III
12 / 24PERSONALITÀ GIURIDICA
In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO III
PERSONALITÀ GIURIDICA
Sezione 1. L'Istituto continuerà ad essere in possesso di personalità giuridica. In particolare, avrà facoltà di:
a. stipulare contratti;
b. acquisire e disporre di proprietà mobiliari ed immobiliari;
c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-s-iii