Art. III · PERSONALITÀ GIURIDICA
Statuto

Art. III

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PERSONALITÀ GIURIDICA

In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO III PERSONALITÀ GIURIDICA Sezione 1. L'Istituto continuerà ad essere in possesso di personalità giuridica. In particolare, avrà facoltà di: a. stipulare contratti; b. acquisire e disporre di proprietà mobiliari ed immobiliari; c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi.
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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-s-iii