Accordo
Art. VII
RITIRO
In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO VII
RITIRO
Successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte potrà volontariamente recedere presentando una notifica scritta al Governo Depositario. Il ritiro entrerà in vigore un anno dopo la ricezione della notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-a-vii