Accordo

Art. III

LIMITI

In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO III LIMITI 1. Il presente Accordo si limiterà rigorosamente a concedere status internazionale all'Istituto come previsto alla Sezione l, Articolo I, e non vincolerà automaticamente nessuna Parte a concedere all'Istituto privilegi e/o immunità. Tuttavia, il presente Accordo potrà servire quale base giuridica per la concessione di tali privilegi ed immunità all'Istituto, come previsto dalla successiva Sezione 4. 2. Il presente Accordo non obbligherà nassuna delle Parti a fornire all'Istituto nessuna forma di contributo o sostegno finanziario, ad eccezione di quelle volontarie, nè obbligherà le Parti ad assumere o garantire nessuna delle responsabilità, dei debiti o. di altre forme di obblighi assunti dall'Istituto. 3. Il presente Accordo non pregiudicherà i diritti, gli obblighi, le concessioni o gli interessi conferiti all'Istituto, ne la prerogativa sovrana della Parte che concede tale diritto, obbligo, concessione o interesse di revocare, emendare o altrimenti modificare gli stessi. Nei casi in cui tale diritto, obbligo, concessione o interesse venga acquisito in base ad un accordo, le modifiche o gli emendamenti saranno effettuati in base a detto accordo. 4. In virtù. della sua personalità giuridica, l'Istituto potrà stipulare altri accordi con stati, ivi compreso. il paese ospitante, allo scopo di acquisire ulteriori diritti e privilegi che potranno rivelarsi utili e necessari per perseguire i suoi obiettivi, in conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili di tali stati.
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