Accordo
Art. II
FORME DI CONSENSO
In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO II
FORME DI CONSENSO
1. Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli stati e delle organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti per un periodo di un anno dalla data della sua esecuzione. In seguito, il presente Accordo sarà aperto all'adesione di tutti gli stati o le organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti.
2. In base alle disposizioni di legge interne delle Parti firmatarie, il consenso al presente Accordo potrà essere dato sotto forma di firma, ratifica o adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-a-ii