Accordo

Art. VIII

SCIOGLIMENTO

In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO VIII SCIOGLIMENTO Il presente Accordo decadrà quando l'Istituto sarà sciolto, ovvero quando, in conseguenza ai ritiri, resteranno meno di tre paesi in qualità di Parti.
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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-a-viii

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