Accordo
Art. VIII
SCIOGLIMENTO
In vigore dal 16 dic 1998
ARTICOLO VIII
SCIOGLIMENTO
Il presente Accordo decadrà quando l'Istituto sarà sciolto, ovvero quando, in conseguenza ai ritiri, resteranno meno di tre paesi in qualità di Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;430#art-a-viii