Art. 7
LEGGE 18 giugno 1998, n. 192
In vigore dal 20 ott 1998
Proprietà del progetto
1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.
Storico versioni
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