Art. 6
LEGGE 18 giugno 1998, n. 192
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-06-18;192#art-6
LEGGE 18 giugno 1998, n. 192
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192#art-6
L'articolo stabilisce la nullità delle clausole che permettono a una parte di modificare unilateralmente il contratto di subfornitura. Resta comunque consentito al committente precisare quantità e tempi di consegna, purché con preavviso e nei limiti stabiliti nel contratto. È altresì nullo il patto che consente il recesso senza un congruo preavviso nei contratti a esecuzione continuata o periodica. Infine, non è valido l'accordo con cui il subfornitore cede diritti di privativa industriale o intellettuale al committente senza un adeguato corrispettivo.
La norma mira a tutelare l'equilibrio contrattuale tra le parti vietando clausole che attribuiscono poteri unilaterali o condizioni ingiuste a danno dell'altro contraente.
Si applica ai committenti e ai subfornitori che stipulano contratti di subfornitura nelle attività produttive.
Un'azienda committente inserisce nel contratto di subfornitura una clausola che le permette di interrompere il rapporto a fornitura periodica da un giorno all'altro senza alcun preavviso. In base alla norma, tale clausola è nulla e non produce effetti legali.
Nullità dei patti contrattuali vietati (modifiche unilaterali, recesso senza congruo preavviso, cessione di privative senza congruo corrispettivo).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.