Art. 6

LEGGE 18 giugno 1998, n. 192

In vigore dal 20 ott 1998
Nullità di clausole 1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura. 2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso. 3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.
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In sintesi

L'articolo stabilisce la nullità delle clausole che permettono a una parte di modificare unilateralmente il contratto di subfornitura. Resta comunque consentito al committente precisare quantità e tempi di consegna, purché con preavviso e nei limiti stabiliti nel contratto. È altresì nullo il patto che consente il recesso senza un congruo preavviso nei contratti a esecuzione continuata o periodica. Infine, non è valido l'accordo con cui il subfornitore cede diritti di privativa industriale o intellettuale al committente senza un adeguato corrispettivo.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare l'equilibrio contrattuale tra le parti vietando clausole che attribuiscono poteri unilaterali o condizioni ingiuste a danno dell'altro contraente.

A chi si applica

Si applica ai committenti e ai subfornitori che stipulano contratti di subfornitura nelle attività produttive.

Esempio pratico

Un'azienda committente inserisce nel contratto di subfornitura una clausola che le permette di interrompere il rapporto a fornitura periodica da un giorno all'altro senza alcun preavviso. In base alla norma, tale clausola è nulla e non produce effetti legali.

Adempimenti e conseguenze

Nullità dei patti contrattuali vietati (modifiche unilaterali, recesso senza congruo preavviso, cessione di privative senza congruo corrispettivo).

Domande frequenti

Il committente può modificare le tempistiche o le quantità della fornitura?Sì, ma solo se previsto da appositi accordi contrattuali che consentano di precisare quantità e tempi con preavviso ed entro limiti prefissati.
È consentito recedere dal contratto senza preavviso nelle forniture continuate o periodiche?No, il patto che attribuisce la facoltà di recesso senza un congruo preavviso è considerato nullo dalla legge.
Il subfornitore può cedere gratuitamente i propri diritti di privativa industriale al committente?No, è nullo qualsiasi patto con cui il subfornitore disponga dei propri diritti di privativa industriale o intellettuale senza un congruo corrispettivo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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