Abuso di dipendenza economica
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati
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2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere
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3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all' del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
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3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell' della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.
Storico versioni
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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192#art-9
In sintesi
La legge vieta alle imprese di abusare dello stato di dipendenza economica in cui si trova un cliente o un fornitore quando non ha reali alternative sul mercato. Tale dipendenza si presume in particolare nei confronti delle piattaforme digitali determinanti per raggiungere clienti o fornitori. L'abuso si manifesta ad esempio con il rifiuto ingiustificato di vendere o comprare, condizioni contrattuali gravose, interruzioni arbitrarie dei rapporti o richieste indebite. I contratti che realizzano tale abuso sono nulli e la parte lesa può chiedere al giudice il blocco delle condotte e il risarcimento del danno. Inoltre, se l'abuso ha rilevanza per la concorrenza, l'Autorità garante può intervenire con diffide e sanzioni.
Perché esiste questa norma
La norma mira a tutelare le imprese che si trovano in una posizione di debolezza commerciale, vietando alle imprese dominanti o partner contrattuali più forti di sfruttare tale squilibrio a proprio vantaggio.
A chi si applica
Si applica a tutte le imprese che intrattengono rapporti commerciali tra loro, inclusi clienti, fornitori e gestori di piattaforme digitali di intermediazione.
Esempio pratico
Un'azienda vende i propri prodotti quasi esclusivamente tramite una piattaforma digitale dominante. La piattaforma decide improvvisamente e senza giustificazione di imporre costi aggiuntivi non previsti dal contratto e di limitare l'accesso ai dati di vendita per ostacolare il passaggio a un altro intermediario.
Adempimenti e conseguenze
Nullità dei patti contrattuali che realizzano l'abuso; possibilità di subire azioni inibitorie e richieste di risarcimento dei danni davanti alle sezioni specializzate d'impresa; diffide e sanzioni applicabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Domande frequenti
Quando un'impresa è considerata in situazione di dipendenza economica?Quando un'altra impresa è in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi commerciali, tenendo conto anche dell'impossibilità reale per chi subisce l'abuso di trovare alternative soddisfacenti sul mercato.
Cosa succede ai contratti o accordi che violano questo divieto?Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è considerato nullo dalla legge.
A chi ci si può rivolgere per far valere i propri diritti?Ci si può rivolgere al giudice ordinario presso le sezioni specializzate in materia di impresa per ottenere azioni inibitorie e il risarcimento dei danni, oppure l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può intervenire con diffide e sanzioni.