Art. 3

LEGGE 18 giugno 1998, n. 192

In vigore dal 30 nov 2012
Termini di pagamento 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna. 2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva. 3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali , salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192#art-3

In sintesi

Il contratto deve stabilire i termini di pagamento a partire dalla consegna del bene o dalla comunicazione dell'avvenuta prestazione, oltre agli eventuali sconti per pagamento anticipato. Di regola, il pagamento deve avvenire entro massimo 60 giorni, estendibili a 90 giorni solo tramite specifici accordi nazionali o territoriali. In caso di ritardo, maturano automaticamente interessi moratori maggiorati di otto punti percentuali e, superati i 30 giorni di ritardo, scatta una penale del 5%. Il mancato pagamento consente al subfornitore di ottenere un'ingiunzione provvisoriamente esecutiva, mentre modifiche richieste dal committente che aumentano i costi danno diritto a un adeguamento del prezzo.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare il subfornitore garantendo tempi certi per il pagamento delle prestazioni ed evitando ritardi eccessivi da parte del committente. Stabilisce tetti massimi ai termini di pagamento e sanzioni automatiche in caso di inadempimento per riequilibrare i rapporti contrattuali.

A chi si applica

Si applica ai contratti di subfornitura nelle attività produttive, regolando gli obblighi dei committenti nei confronti dei subfornitori.

Esempio pratico

Un'azienda committente riceve dei componenti meccanici da un subfornitore con l'accordo di saldare la fattura entro 60 giorni dalla consegna. Se il committente non paga alla scadenza, dovrà corrispondere subito gli interessi legali maggiorati e, se il ritardo supera i 30 giorni, anche un'ulteriore penale del 5% sull'importo dovuto.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di fissare i termini di pagamento nel contratto (massimo 60 giorni o 90 con appositi accordi) e gli eventuali sconti per anticipo. In caso di mancato rispetto del termine: maturazione automatica di interessi pari al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, penale del 5% per ritardi oltre i 30 giorni, e possibilità per il creditore di ottenere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva.

Domande frequenti

Qual è il termine massimo ordinario per il pagamento della subfornitura?Il termine massimo non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, salvo accordi specifici che consentono di arrivare fino a novanta giorni.
Cosa accade se il committente paga con oltre trenta giorni di ritardo rispetto al termine pattuito?Oltre a dover pagare gli interessi di mora maggiorati senza necessità di costituzione in mora, il committente incorre in una penale aggiuntiva pari al 5 per cento dell'importo non saldato.
Il subfornitore può richiedere un aumento di prezzo se il committente chiede delle modifiche?Sì, se nel corso del rapporto il committente richiede significative modifiche o varianti che comportano incrementi di costo, il subfornitore ha diritto all'adeguamento del prezzo anche se non previsto espressamente nel contratto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo