Art. 2
LEGGE 18 giugno 1998, n. 192
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 18 giugno 1998, n. 192
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Il rapporto di subfornitura deve essere stipulato per iscritto, anche tramite telefax o via telematica, a pena di nullità. Se il subfornitore avvia le lavorazioni su proposta scritta del committente senza contestazioni, il contratto si considera concluso per iscritto alle condizioni della proposta. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, anche i singoli ordinativi devono essere trasmessi in forma scritta. Il contratto deve obbligatoriamente indicare in modo chiaro il prezzo, i requisiti specifici del bene o servizio e i termini di consegna, collaudo e pagamento.
La norma definisce i requisiti di forma e i contenuti essenziali del contratto di subfornitura per garantire certezza, trasparenza e tutela economica tra le parti.
Si applica ai committenti e ai subfornitori che instaurano rapporti contrattuali di subfornitura nelle attività produttive.
Un'azienda committente invia via telematica a un'impresa subfornitrice una proposta per la realizzazione di componenti meccanici, specificando prezzo, dettagli tecnici e scadenze di pagamento. Il subfornitore non risponde per iscritto ma avvia direttamente la produzione senza chiedere modifiche, perfezionando così validamente il contratto.
Obbligo di stipula in forma scritta (anche per singoli ordinativi e modifiche) e di indicazione puntuale di prezzo, requisiti tecnici e termini di consegna, collaudo e pagamento; in difetto di forma scritta il contratto è nullo, salvo il diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni eseguite e al rimborso spese in buona fede.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.