Art. 2

LEGGE 18 giugno 1998, n. 192

In vigore dal 20 ott 1998
Contratto di subfornitura: forma e contenuto 1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto. 2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile. 3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1. 4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto. 5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia; b) il prezzo pattuito; c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
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In sintesi

Il rapporto di subfornitura deve essere stipulato per iscritto, anche tramite telefax o via telematica, a pena di nullità. Se il subfornitore avvia le lavorazioni su proposta scritta del committente senza contestazioni, il contratto si considera concluso per iscritto alle condizioni della proposta. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, anche i singoli ordinativi devono essere trasmessi in forma scritta. Il contratto deve obbligatoriamente indicare in modo chiaro il prezzo, i requisiti specifici del bene o servizio e i termini di consegna, collaudo e pagamento.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i requisiti di forma e i contenuti essenziali del contratto di subfornitura per garantire certezza, trasparenza e tutela economica tra le parti.

A chi si applica

Si applica ai committenti e ai subfornitori che instaurano rapporti contrattuali di subfornitura nelle attività produttive.

Esempio pratico

Un'azienda committente invia via telematica a un'impresa subfornitrice una proposta per la realizzazione di componenti meccanici, specificando prezzo, dettagli tecnici e scadenze di pagamento. Il subfornitore non risponde per iscritto ma avvia direttamente la produzione senza chiedere modifiche, perfezionando così validamente il contratto.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di stipula in forma scritta (anche per singoli ordinativi e modifiche) e di indicazione puntuale di prezzo, requisiti tecnici e termini di consegna, collaudo e pagamento; in difetto di forma scritta il contratto è nullo, salvo il diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni eseguite e al rimborso spese in buona fede.

Domande frequenti

Cosa accade se il contratto di subfornitura non viene stipulato in forma scritta?Il contratto è nullo, ma il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede per l'esecuzione.
La trasmissione via telefax o via telematica soddisfa il requisito della forma scritta?Sì, le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica costituiscono forma scritta.
Quali elementi devono essere obbligatoriamente specificati nel contratto?Devono essere specificati i requisiti del bene o servizio (con caratteristiche costruttive/funzionali o norme tecniche allegate se non comuni), il prezzo pattuito e i termini di consegna, collaudo e pagamento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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