Art. 7 · LEGGE 18 giugno 1998, n. 192

Art. 7

LEGGE 18 giugno 1998, n. 192

In vigore dal 20 ott 1998
Proprietà del progetto 1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.
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