Accordo
Art. 44
Esclusione
In vigore dal 30 apr 1998
Esclusione
Se il Consiglio ritiene che un membro ha trasgredito agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che tale inadempienza ostacola notevolmente il funzionamento dell'Accordo, lo stesso Consiglio può, con voto speciale, escludere detto membro dall'Accordo. Il Consiglio ne notifica immediatamente il depositario. Sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-44