Accordo

Art. 41

Entrata in vigore

In vigore dal 30 apr 1998
Entrata in vigore 1. L'Accordo entra in vigore definitivamente il 1 febbraio 1995 o in qualsiasi data successiva se 12 governi di paesi produttori che detengono almeno il 55% del totale dei voti attribuiti secondo l'annesso A del presente Accordo e 16 Governi di paesi consumatori che detengono almeno il 70% del totale dei voti attribuiti secondo l'annesso B del presente Accordo hanno definitivamente firmato il presente Accordo o l'hanno ratificato, accettato o approvato o vi hanno aderito, secondo il paragrafo 2 dell' o l'. 2. Se il presente Accordo non è entrato in vigore a titolo definitivo il 1 febbraio 1995, esso entrerà in vigore a titolo provvisorio in tale data o ad ogni altra data nei sei mesi seguenti, se 10 governi di paesi produttori che detengono almeno il 50% del totale dei voti attribuiti in conformità con l'annesso A del presente Accordo e 14 governi di paesi consumatori che detengono almeno il 65% del totale dei voti attribuiti in conformità con l'annesso B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente l'accordo oppure l'hanno ratificato, accettato o approvato in conformità del par. 2 dell' o hanno notificato il depositario, in conformità con l', che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. 3. Se non sono riunite, il 1 settembre 1995, le condizioni per l'entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzaizone delle Nazioni Unite inviterà i governi che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o che lo avranno ratificato, accettato o approvato secondo il paragrafo 2 dell', o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi il prima possibile per decidere se l'Accordo entrerà in vigore tra di essi a titolo provvisorio o definitivo, in totalità o in parte. I governi che decideranno di mettere in vigore il presente Accordo tra di loro, a titolo provvisorio, potranno riunirsi periodicamnte per riesaminare la situazione e decidere se l'Accordo entrerà in vigore tra di loro a titolo definitivo. 4. Per ogni governo che non ha notificato al depositario secondo l' che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio e che deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entrerà in vigore alla data di questo deposito. 5. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convocherà il Consiglio il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-41

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