Accordo

Art. 40

Notifica di applicazione provvisoria

In vigore dal 30 apr 1998
Notifica di applicazione provvisoria Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, sia quando quest'ultimo entrerà in vigore secondo l' sia, se è già in vigore, ad una data specificata.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-40

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