Accordo
Art. 40
Notifica di applicazione provvisoria
In vigore dal 30 apr 1998
Notifica di applicazione provvisoria
Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, sia quando quest'ultimo entrerà in vigore secondo l' sia, se è già in vigore, ad una data specificata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-40