Accordo

Art. 39

Adesione

In vigore dal 30 apr 1998
Adesione 1. Possono aderire al presente Accordo i governi di tutti gli Stati. L'adesione è subordinata alle condizioni fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione. Tuttavia il consiglio può concedere una proroga ai governi che non sono in grado di aderire entro il termine stabilito. 2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-39

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