Accordo
Art. 34
Provvedimenti differenziali e riparatori e misure speciali
In vigore dal 30 apr 1998
Provvedimenti differenziali e riparatori e misure speciali
1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi siano pregiudicati da misure adottate in applicazione del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il consiglio esamina la possibilità di prendere misure appropriata secondo i paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93(IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.
2. I membri che appartengono alla categoria dei paesi meno avanzati come definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali, secondo il paragrafo 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) ed i paragrafi 56 e 57 della Dichiarazione di Parigi e del Programma d'azione per gli anni '90 a favore dei paesi meno avanzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-34