Accordo

Art. 31

Reclami e controversie

In vigore dal 30 apr 1998
Reclami e controversie Ogni reclamo nei confronti di un membro per inadempienza agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo ed ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo è deferito al Consiglio per la decisione. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive ed hanno forza obbligatoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo