Accordo
Art. 31
Reclami e controversie
In vigore dal 30 apr 1998
Reclami e controversie
Ogni reclamo nei confronti di un membro per inadempienza agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo ed ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo è deferito al Consiglio per la decisione. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive ed hanno forza obbligatoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-31