Accordo

Art. 27

Funzioni dei comitati

In vigore dal 30 apr 1998
Funzioni dei comitati 1. Le funzioni del Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato sono le seguenti: a) Esaminare in maniera continuativa la disponibilità e la qualità delle statistiche e le altre informazioni di cui l'Organizzazione ha bisogno; b) analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici stabiliti dal consiglio per la sorveglianza del commercio internazionale dei legni; c) seguire in maniera continuativa il mercato internazionale dei legni, la sua situazione attuale e le prospettive a breve termine sulla base dei dati di cui al capoverso b) di cui sopra e le altre informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni su scambi non inclusi nelle statistiche; d) indirizzare raccomandazioni al Consiglio sulla necessità e la natura di studi appropriati sui legni tropicali compresi i prezzi, l'elasticità del mercato, i prodotti di sostituzione, la commercializzazione dei nuovi prodotti e le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legnami tropicali, seguire l'esecuzione degli studi richiesti dal consiglio ed esaminarli; e) adempiere ad ogni altro compito affidatogli dal Consiglio riguardo agli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni; f) agevolare la cooperazione tecnica a favore dei paesi membri in via di sviluppo per il miglioramento dei loro servizi statistici pertinenti. 2. Le funzioni del Comitato di rimboschimento e della gestione forestale sono i seguenti: a) promuovere la cooperazione tra i membri in quanto soci nello sviluppo di attività forestali nei paesi membri, in particolare nei seguenti settori: i) rimboschimento; ii) riabilitazione; iii) gestione forestale; b) Incoraggiare l'accrescimento dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologie verso i paesi in via di sviluppo nei settori del rimboschimento e della gestione forestale; c) seguire le attività in corso in questi settori; determinare ed esaminare i problemi e le soluzioni possibili in cooperazione con le organizzazioni competenti; d) esaminare regolarmente i futuri fabbisogni del commercio internazionale dei legnami tropicali e su questa base determinare ed esaminare i piani e le misure possibili ed adeguate nei settori del rimboschimento, della riabilitazione e della gestione forestale; e) agevolare il trasferimento di conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale, con l'aiuto delle organizzazioni competenti; f) coordinare ed armonizzare queste attività in vista di una operazione nel settore del rimboschimento e della gestione forestale con le attività pertinenti svolte altrove, in particolare sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), della Banca mondiale del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), delle banche regionali di sviluppo e di altre organizzazioni competenti. 3. Le funzioni del Comitato dell'industria forestale sono le seguenti: a) promuovere la cooperazione tra paesi membri come soci nello sviluppo delle attività di trasformazione svolte dai paesi membri produttori, in particolare nei seguenti settori: i) sviluppo di prodotti grazie al trasferimento di tecnologie; ii) valorizzazione di risorse umane e formazione; iii) normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali; iv) armonizzazione delle specifiche relative ai prodotti trasformati; v) incentivi per gli investimenti e le co-imprese; vi) commercializzazione, compresa la promozione delle essenze meno note e meno utilizzate; b) favorire lo scambio di informazioni per agevolare i cambiamenti strutturali legati alla trasformazione crescente e sempre più avanzata, nell'interesse di tutti i paesi membri, in particolare dei paesi membri in via di sviluppo; c) seguire le attività in corso in questo settore, e determinare ed esaminare i problemi e le loro possibili soluzioni in cooperazione con le organizzazioni competenti; d) incoraggiare l'accrescimento della cooperazione tecnica per la trasformazione dei legnami tropicali a vantaggio dei paesi membri produttori. 4. Al fine di promuovere una equilibrata conduzione delle attività dell'Organizzazione relative alla politica generale ed ai progetti, il Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato, il Comitato di rimboschimento e della gestione forestale ed il Comitato dell'industria forestale devono tutti e tre: a) provvedere efficacemente all'apprezzamento, al seguito ed alla valutazione dei progetti preliminari e dei progetti; b) effettuare raccomandazioni al Consiglio sui progetti preliminari ed i progetti; c) seguire l'attuazione dei progetti preliminari e dei progetti e garantire la raccolta e la pubblicizzazione dei loro risultati il più largamente possibile a beneficio di tutti i membri; d) sviluppare e proporre al Consiglio idee in materia di politica generale; e) esaminare regolarmente i risultati delle attività relative ai progetti ed alla politica generale e formulare raccomandazioni al Consiglio sul futuro programma dell'Organizzazione; f) esaminare regolarmente le strategie, i criteri ed i settori prioritari per l'elaborazione del programma ed i lavori relativi ai progetti che figurano nel piano d'azione dell'Organizzazione e raccomandare al Consiglio le necessarie modifiche; g) tener conto della necessità di rafforzare l'attuazione delle capacità e la valorizzazione delle risorse umane nei paesi membri; h) effettuare ogni altro compito in relazione con gli obiettivi del presente Accordo loro deferiti dal Consiglio. 5. La ricerca-sviluppo è una funzione comune dei Comitati di cui ai paragrafi 1,2 e 3 del presento articolo. 6. Le funzioni del comitato finanziario e amministrativo sono le seguenti: a) Esaminare le proposte relative al bilancio preventivo amministrativo e le operazioni di gestione dell'Organizzazione ed indirizzare raccomandazioni al Consiglio in merito alla loro approvazione; b) esaminare l'attivo dell'Organizzazione per garantire la sua prudente gestione e vigilare che l'Organizzazione disponga di sufficienti riserve per adempiere ai suoi compiti; c) esaminare le incidenze di bilancio del programma di lavoro annuale dell'Organizzazione le misure da adottare eventualmente per procurare le risorge necessarie alla sua esecuzione; indirizzare raccomandazioni al consiglio al riguardo; d) raccomandare al Consiglio la scelta di revisori dei conti indipendenti ed esaminare i conti da essi verificati; e) raccomandare al Consiglio le modifiche che potrebbero ritenere di dover apportare al regolamento interno ed alle regole di gestione finanziaria; f) esaminare i proventi dell'Organizzazione e in quale misura rappresentano un limite per i lavori del segretariato.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-27

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