Accordo
Art. 26
Istituzione di comitati
In vigore dal 30 apr 1998
Istituzione di comitati
1. I seguenti comitati sono istituiti dall'Accordo in quanto comitati dell'Organizzazione:
a) Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato;
b) Comitato del rimboschimento e della gestione forestale;
c) Comitato dell'industria forestale
d) Comitato finanziario e amministrativo
2. Il Consiglio può, con voto speciale, istituire gli altri comitati ed organi sussidiari che ritiene adeguati e necessari.
3. Ogni comitato è aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno dei comitati è stabilito dal Consiglio.
4. I comitati e gli organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e degli organi sussidiari sono convocate dal consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-26