Art. 26 · Istituzione di comitati
Accordo

Art. 26

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Istituzione di comitati

In vigore dal 30 apr 1998
Istituzione di comitati 1. I seguenti comitati sono istituiti dall'Accordo in quanto comitati dell'Organizzazione: a) Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato; b) Comitato del rimboschimento e della gestione forestale; c) Comitato dell'industria forestale d) Comitato finanziario e amministrativo 2. Il Consiglio può, con voto speciale, istituire gli altri comitati ed organi sussidiari che ritiene adeguati e necessari. 3. Ogni comitato è aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno dei comitati è stabilito dal Consiglio. 4. I comitati e gli organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e degli organi sussidiari sono convocate dal consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-26