Accordo
Art. 28
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
In vigore dal 30 apr 1998
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
1. L'Organizzazione trarrà pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-28