Art. 28 · Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
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Art. 28

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Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

In vigore dal 30 apr 1998
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base 1. L'Organizzazione trarrà pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base.
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