Accordo

Art. 21

Fondo per il partenariato di Bali

In vigore dal 30 apr 1998
Fondo per il partenariato di Bali 1. È creato un Fondo per la gestione durevole delle foreste tropicali produttrici di legname da costruzione, destinate ad assistere i membri produttori negli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo stipulato al capoverso d) dell'articolo primo del presente Accordo. 2. Il Fondo è costituito da: a) contributi dei membri donatori; b) il 50% dei redditi procurati dalle attività relative al conto speciale; c) risorse provenienti da altre fonti, private e pubbliche, che l'Organizzazione può accettare, in conformità con le sue regole di gestione finanziaria. 3. Le risorse del Fondo sono stanziate dal Consiglio unicamente per progetti preliminari e progetti che corrispondono ai fini enunciati al paragrafo 1 del presente articolo e che sono approvati secondo l'. 4. Per lo stanziamento delle risorse del Fondo, il Consiglio tiene conto: a) dei particolari fabbisogni dei membri il cui contributo al settore economico in materia di foreste e di legni è stato indebolito dall'applicazione della strategia mirante a far sì che, entro l'anno 2000, le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati dai legni tropicali provengano da fonti gestite in modo durevole; b) dei fabbisogni dei membri che possiedono importanti superfici forestali e che sono dotate di programmi di conservazione delle foreste produttrici di legname da costruzione. 5. Il Consiglio esamina ogni anno il carattere adeguato delle risorse di cui dispone il Fondo e si sforza di ottenere le risorse supplementari di cui necessitano i membri produttori per far fronte alle finalità del Fondo. La capacità dei membri di attuare la strategia di cui al capoverso a) del paragrafo 4 del presente articolo è influenzata dalla disponibilità delle risorse. 6. Il Consiglio definisce le politiche e le regole di gestione finanziaria relative al funzionamento del Fondo, comprese le regole relative alla liquidazione dei conti alla fine o allo scadere del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo