Accordo
Art. 19
Conto amministrativa
In vigore dal 30 apr 1998
Conto amministrativa
1. Le spese necessarie per l'amministrazione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e coperte con i contributi annuali pagati dai membri, in base alle loro rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolate secondo i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Le spese delle delegazioni al Consiglio, ai comitati e ad ogni altro organo sussidiario del Consiglio di cui all' sono a carico dei membri interessati. Quando un membro domanda all'organizzazione servizi speciali, il Consiglio informa il membro che i costi relativi saranno a suo carico.
3. Prima della fine di ciascun esercizio, il Consiglio adotta il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e stabilisce il contributo di ciascun membro a questo bilancio preventivo.
4. Per ciascun esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio Amministrativo è proporzionale al rapporto esistente al momento dell'adozione del bilancio preventivo amministrativo di detto esercizio, tra il numero di voti di questo membro ed il numero totale di voti dell'insieme dei membri. Ai fini della fissazione dei contributi, i voti di ciascun membro saranno calcolati senza tener conto nè della sospensione dei diritti di voto di un membro nè della nuova suddivisione dei voti che ne risulta.
5. Il Consiglio stabilisce il contributo iniziale di ogni membro, che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero di voti che lo stesso membro deve detenere e della frazione non trascorsa dell'esercizio in corso; in ogni caso i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso non sono modificati.
6. I contributi ai bilanci preventivi amministrativi sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio in corso durante il quale divengono membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui divengono membri.
7. Se un membro non ha integralmente versato il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui il contributo è esigibile ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore esecutivo sollecita il membro ad effettuare il pagamento il prima possibile. Se tale membro non ha ancora pagato il suo contributo nei due mesi successivi a questa richiesta, è pregato di indicare le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il pagamento. Se non ha ancora versato il suo contributo sette mesi dopo la data in cui lo stesso è esigibile, i suoi diritti di voto saranno sospesi fino al versamento integrale del contributo, a meno che il Consiglio non decida diversamente con voto speciale. Se, di converso, un membro ha integralmente versato il suo contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi seguenti la data in cui è esigibile ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, questo membro beneficerà di uno sgravio contributivo secondo le modalità stabilite dal Consiglio nelle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione.
8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in attuazione del paragrafo 7 del presente articolo è tenuto a pagare il suo contributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-19