Accordo
Art. 16
Il Direttore esecutivo, ed il personale
In vigore dal 30 apr 1998
Il Direttore esecutivo, ed il personale
1. Il Consiglio nomina con voto speciale, il Direttore esecutivo.
2. Le modalità e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo sono stabilite dal Consiglio.
3. Il Direttore esecutivo è il massimo funzionario dell'Organizzazione; è responsabile dinanzi al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformità con le decisioni del Consiglio.
4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformità con lo statuto stabilito dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce con un voto speciale l'organico dei dirigenti superiori e della categoria di amministratori che il Direttore esecutivo è autorizzato a nominare. Ogni modifica dell'organico dei dirigenti superiori e della categoria di amministratori è decisa dal Consiglio con voto speciale. Il personale è responsabile davanti al Direttore esecutivo.
5. Nè il Direttore esecutivo, nè alcun membro del personale debbono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio dei legni, nè in attività commerciali connesse.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun membro o altra autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto suscettibile di avere incidenze sfavorevoli sulla loro situazione di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza dinnanzi al consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore esecutivo e degli altri membri del personale senza tentare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.
Storico versioni
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