Accordo

Art. 12

Decisioni e raccomandazioni del Consiglio

In vigore dal 30 apr 1998
Decisioni e raccomandazioni del Consiglio 1. Il Consiglio fa di tutto per adottare le sue decisioni e formulare le sue raccomandazioni mediante consenso. In mancanza di consenso, tutte le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio sono adottate con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo se il presente Accordo prevede un voto speciale. 2. Se un membro invoca le disposizioni del paragrafo 2 dell' ed i suoi voti sono utilizzati in una seduta del Consiglio, questo membro è considerato ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, come presente e votante.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-12

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