Accordo
Art. 13
Quorum al Consiglio
In vigore dal 30 apr 1998
Quorum al Consiglio
1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio è costituito dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all', con riserva che i membri così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti nella loro categoria.
2. Se il quorum definito al paragrafo 1 del presente articolo non è raggiunto nè durante il giorno stabilito per la seduta, nè l'indomani, il quorum sarà costituito, nei giorni successivi della sessione, dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all', con riserva che i membri così presenti detengano la maggioranza del totale dei voti nella loro categoria.
3. Ogni membro rappresentato secondo il paragrafo 2 dell' è considerato presente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-13