Accordo

Art. 43

Recesso

In vigore dal 30 apr 1998
Recesso 1. Ogni membro può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, notificando il proprio recesso per iscritto al depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria decisione al Consiglio. 2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto notifica. 3. Il recesso non esonera i membri dagli obblighi finanziari contratti nei confronti dell'organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-43

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