Accordo
Art. 48
Disposizioni supplementari e disposizioni transitorie
In vigore dal 30 apr 1998
Disposizioni supplementari e disposizioni transitorie
1. Il presente Accordo succede all'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, sia dall'Organizzazione o da uno del suoi organi, sia a loro nome, che saranno applicabili alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non è specificato che il loro effetto scade a questa data, rimarranno applicabili a meno che siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra, il ventisei gennaio millenovecentonovantaquattro, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-48