Accordo

Art. 16

Adattamento a Convenzioni multilaterali

In vigore dal 11 feb 1998
Adattamento a Convenzioni multilaterali Nel caso che venga conclusa una Convenzione o un Accordo multilaterale sul trasporto aereo a cui dovessero aderire entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà modificato in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni tra le due Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17#art-a-16

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