Accordo

Art. 17

Presentazione di dati statistici

In vigore dal 11 feb 1998
Presentazione di dati statistici Le Autorità Aeronautiche di una delle due Parti Contraenti dovranno fornire, su richiesta delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dati statistici periodici o altre informazioni similari relative al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree designate, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17#art-a-17

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