Accordo

Art. 14

Consultazioni

In vigore dal 11 feb 1998
Consultazioni 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno periodicamente allo scopo di garantire l'adempimento e una soddisfacente conformità alle disposizioni del presente Accordo ed all'Annesso accluso. 2. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare qualcuna delle disposizioni del presente Accordo, potrà proporre tale modifica per iscritto in qualunque momento all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti relative a tali proposte di modifica potranno essere sia orali che scritte e dovranno aver luogo, salvo diversamente concordato, entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta scritta sarà ricevuta da una delle Parti Contraenti. 3. Ogni modifica al presente Accordo in conformità al Comma 2) del presente Articolo entrerà in vigore quando tale modifica sarà confermata da uno Scambio di Note attraverso i normali canali diplomatici. 4. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare l'Annesso accluso al presente Accordo, tale modifica potrà essere concordata a seguito di consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti e dovrà essere confermata per iscritto.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17#art-a-14

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