Accordo

Art. 11

Rappresentanza di una compagnia aerea

In vigore dal 11 feb 1998
Rappresentanza di una compagnia aerea 1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscerà reciprocamente il diritto della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, sulla base di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati dalla Tabella delle Rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di uno o di entrambe le Parti Contraenti che dovesse essere necessario alle esigenze operative della compagnia aerea designata. 2. L'assunzione di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti non sarà effettuata senza la previa autorizzazione delle Autorità competenti. 3. Tutto il personale sopra specificato sarà soggetto alle leggi sull'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di tali dipendenti, stabilito di comune accordo dalle compagnie aeree designate, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna delle Parti Contraenti dovrà fornire ogni necessaria assistenza per tali uffici e personale.
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