Accordo
Art. 10
Riconoscimento di licenze e certificati
In vigore dal 11 feb 1998
Riconoscimento di licenze e certificati
1. I certificati di navigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di validità, in conformità alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo, come validi dall'altra Parte Contraente.
2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilità aerea, certificati di idoneità e le licenze che l'altra Parte Contraente o uno Stato terzo dovesse rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;17#art-a-10