Accordo

Art. 10

Riconoscimento di licenze e certificati

In vigore dal 11 feb 1998
Riconoscimento di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di validità, in conformità alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo, come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilità aerea, certificati di idoneità e le licenze che l'altra Parte Contraente o uno Stato terzo dovesse rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17#art-a-10

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