Accordo

Art. 12

Sicurezza aeronautica

In vigore dal 11 feb 1998
Sicurezza aeronautica 1. In conformità ai diritti e agli obblighi previsti dal diritto internazionale, le due Parti Contraenti ribadiscono che l'obbligo reciproco di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita costituisce una parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la generalità dei loro diritti e obblighi derivanti dalle leggi internazionali, le Parti Contraenti si impegnano in particolare ad agire in conformità alle disposizioni previste dalla Convenzione sui delitti e sugli altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, la Convenzione per la soppressione della appropriazione illecita di aeromobili, firmata a l'Aja il 16 settembre 1970, e la Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e ogni altra Convenzione relativa alla sicurezza nel campo dell'Aviazione Civile a cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito. 2. Ognuna delle Parti Contraenti fornirà su richiesta all'altra Parte Contraente, tutta l'assistenza necessaria ad impedire il sequestro illecito di aeromobili civili ed ogni altro atto illecito contro la sicurezza di detti aeromobili, dei passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, ed ogni altra minaccia per la sicurezza dell'Aviazione Civile. 3. Le due Parti Contraenti nei loro mutui rapporti dovranno agire in conformità con le disposizioni dell'Aviazione Civile stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile e indicate come Annessi alla Convenzione, sempre che tali disposizioni siano applicabili alle due Parti Contraenti. Le due Parti Contraenti richiederanno alle compagnie iscritte nei propri registri aeronautici, alle compagnie aeree che abbiano la loro sede principale o la loro residenza permanente nel proprio territorio, nonché alle società di gestione degli aeroporti del proprio territorio, di agire in conformità con le disposizioni sulla sicurezza della navigazione aerea. 4. Ciascuna delle due Parti Contraenti conviene che alle compagnie aeree sia richiesto di osservare le disposizioni di sicurezza di cui al succitato Comma 3), richieste dall'altra Parte Contraente per entrare, partire, ovvero sostare, nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà assicurare che misure adeguate siano effettivamente applicate sul proprio territorio per proteggere gli aeromobili nonché effettuare ispezioni dei passeggeri, dell'equipaggio, degli effetti personali, dei bagagli, delle merci e dei magazzini dell'aeromobile sia prima che nel corso delle operazioni di carico e scarico. Ciascuna delle due Parti Contraenti cercherà di dare attenta considerazione ad ogni richiesta dall'altra Parte Contraente per ogni misura di sicurezza speciale per far fronte ad una particolare minaccia. 5. Nel caso dovesse verificarsi un incidente o la minaccia di un incidente per il sequestro illecito di un aeromobile o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, i passeggeri e l'equipaggio, gli aeroporti o le installazioni per la navigazione aerea, le due Parti Contraenti provvederanno all'assistenza reciproca facilitando le comunicazioni ed ogni altra misura adeguata tesa ad eliminare rapidamente e nel modo più sicuro tale incidente o minaccia di incidente.
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