Accordo
Art. 16
16 / 21Adattamento a Convenzioni multilaterali
In vigore dal 11 feb 1998
Adattamento a Convenzioni multilaterali
Nel caso che venga conclusa una Convenzione o un Accordo multilaterale sul trasporto aereo a cui dovessero aderire entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà modificato in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni tra le due Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;17#art-a-16