Convenzione
Art. 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 31 ott 1997
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Russia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Russia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
(b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Russia, l'imposta sul patrimonio versata in Russia sarà considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio versata in Russia sarà considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio.
Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Russia nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
3. Per quanto concerne la Russia:
Se un residente della Russia ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'ammontare dell'imposta su detto reddito o patrimonio da corrispondere in Italia sarà considerata come credito dell'imposta russa. L'ammontare di tale credito, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta attribuibile a detto reddito o patrimonio calcolata in Russia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-24