Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 8 giu 2011
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta regionale sulle attività produttive;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
(b) per quanto concerne la Federazione russa:
1 - l'imposta sugli utili (reddito) di imprese ed
organizzazioni;
2 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
3 - l'imposta sui beni delle imprese;
4 - le imposte sui beni delle persone fisiche;
(qui di seguito indicate quali "imposta russa")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Note all'articolo
- La L. 13 maggio 2011, n. 80, ha disposto (con l'art. IV del Protocollo) che "Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avra' effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-2