Convenzione
Art. 1
In vigore dal 31 ott 1997
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali e allo scopo di promuovere la
cooperazione economica tra i due Paesi
Hanno convenuto quanto segue:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-1