Convenzione

Art. 1

In vigore dal 31 ott 1997
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue: SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-1

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