Convenzione
Art. 28
MEMBRI E DIPENDENTI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARE MISSIONI PERMANENTI
In vigore dal 31 ott 1997
MEMBRI E DIPENDENTI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARE
MISSIONI PERMANENTI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri ed i dipendenti di rappresentanze diplomatiche e consolari o missioni permanenti in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-28